Art. 518 quinquiesdecies c.p.Casi di non punibilità

Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichita' o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Testo vigente dal 23 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 323 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518quinquiesdecies · fonte su Normattiva