Art. 521 c.p.
[1]Codice Penale-art. 521
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 521
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La Commissione parlamentare propose di rendere aggravato il delitto di violenza carnale (art. 519), quando venga commesso da due o più persone. Il codice ammette, di regola, la maggiore pericolosità della delinquenza associata soltanto quando il fatto sia commesso da cinque o più persone (art. 112, n. 1°). Non mancano certamente apprezzabili ragioni a sostegno della proposta della Commissione, la quale muove evidentemente dal concetto della minorata difesa. Non mi sembrò tuttavia opportuno complicare il sistema del codice con una nuova circostanza aggravante, giacchè i limiti di pena stabiliti dalla legge per il delitto di violenza carnale (da tre a dieci anni) consentono in ogni caso al giudice di tener conto, nell'applicazione concreta della pena, della varia gravità dei singoli fatti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 171
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art521 · fonte su Normattiva