Art. 522 c.p.
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[1]Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
[2]Se il fatto e' commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva