Art. 522 c.p.
[1]Codice Penale-art. 522
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
[1]Codice Penale-art. 522
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORMA ESTRANEA AL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DELLA NECESSARIA PREGIUDIZIALITA' - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 522, PRIMO COMMA - RATTO A FINE DI MATRIMONIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
E' manifestamente irrilevante nel giudizio di merito la questione circa la legittimita' costituzionale di una norma penale diversa da quella richiamata nell'imputazione, ed estranea al "thema decidendum", riguardando fatto diverso da quello della cui cognizione e' investito il giudice "a quo". La questione, non rivestendo nella detta ipotesi, il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito (quale e' richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) deve dichiararsi inammissibile. (Nella specie il giudizio a quo, chiamato a giudicare su una imputazione di tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di una donna non coniugata, aveva sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la questione di costituzionalita' dell'art. 522, primo comma c.p., in quanto non prevede un identico trattamento penalistico per il ratto a fine di matrimonio di persona di sesso maschile, ricadente, invece, nel piu' grave delitto del sequestro di persona).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Ottaviano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FR…
ECLI:IT:COST:1972:60 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 520
Codice Penale-art. 520 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 521
Codice Penale-art. 521 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 519
Codice Penale-art. 519 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 525
Codice Penale-art. 525 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 523
Codice Penale-art. 523 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 526
Codice Penale-art. 526 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La Commissione parlamentare propose di rendere aggravato il delitto di violenza carnale (art. 519), quando venga commesso da due o più persone. Il codice ammette, di regola, la maggiore pericolosità della delinquenza associata soltanto quando il fatto sia commesso da cinque o più persone (art. 112, n. 1°). Non mancano certamente apprezzabili ragioni a sostegno della proposta della Commissione, la quale muove evidentemente dal concetto della minorata difesa. Non mi sembrò tuttavia opportuno complicare il sistema del codice con una nuova circostanza aggravante, giacchè i limiti di pena stabiliti dalla legge per il delitto di violenza carnale (da tre a dieci anni) consentono in ogni caso al giudice di tener conto, nell'applicazione concreta della pena, della varia gravità dei singoli fatti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 171
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art522 · fonte su Normattiva