Art. 544-ter c.p.
Maltrattamento di animali
[1]Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione ((da sei mesi a due anni e)) con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
[2]La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
[3]La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo ((e al secondo)) comma deriva la morte dell'animale.
Testo vigente dal 1 luglio 2025, tuttora in vigore · versione 373 su Normattiva