Art. 544 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Testo vigente dal 25 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 89 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Testo vigente dal 25 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 89 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATO IN GENERE - VIOLENZA CARNALE - CAUSA SPECIALE DI ESTINZIONE DEL REATO - MATRIMONIO RIPARATORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 544 c.p., prevedente l'istituto del c.d. matrimonio riparatore quale causa estintiva del reato di violenza carnale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto priva di rilevanza posto che la situazione oggettiva contemplata dalla norma denunciata (celebrazione del matrimonio) non si e', nella specie, verificata.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art544 · fonte su Normattiva