Art. 545 c.p.
[1]Codice Penale-art. 545
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 545
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La Commissione parlamentare non approvò che, nei delitti contro la libertà sessuale e in quello di corruzione di minorenni, il matrimonio con la persona offesa estingua il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel medesimo (art. 544). Codeste persone, osservò la Commissione, possono aver preso parte al reato per scopo turpe e tale da non trovare attenuazione nella passione amorosa. Si può rispondere che simili reati non implicano necessariamente la «passione amorosa» nell'autore principale, il quale può agire per vizio o per altro turpe stimolo. Sono ragioni sociali, e non sentimentali, che stanno a base della disposizione. Non si tratta poi di una «attenuazione», ma di una causa (riconosciuta nell'interesse della persona offesa), di carattere oggettivo, che estingue il reato. E se il reato è estinto in forza di una causa oggettiva, non può sopravvivere a carico di alcuno dei compartecipi. Lo stesso principio era accolto nel codice del 1889 (art. 352), e non fu mai rilevato alcun inconveniente nella sua applicazione. Ho tolto dall'articolo 544 la menzione che non si applicano le misure di sicurezza, perchè era divenuta inutile, dopo la modificazione apportata all'articolo 216 del progetto (210 del codice). TITOLO X. Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe.
Relazione al Codice penale (1930), n. 176
Una più attenta revisione di tutto l'organismo della parte speciale del codice mi ha indotto nella determinazione di creare una nuova categoria di delitti sotto il titolo «Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe», nel quale trovano la loro più esatta sistematica collocazione il delitto di procurata impotenza alla procreazione; il delitto di incitamento a pratiche contro la procreazione (art. 539 del progetto); il delitto di contagio di sifilide e di blenorragia (art. 588 del progetto) e il delitto di aborto (articoli 594 e seguenti del progetto). Non mi è parso, infatti, in primo luogo, che le così dette pratiche maltusiane potessero venire vietate e punite nello esclusivo interesse della tutela della pubblica moralità e del buon costume pubblico. Ancor meno mi è parso esatto il vedere in esse un'offesa al pudore ovvero all'onore sessuale. Mi è parso, invece, che la principale ragione d'essere della incriminazione di tali pratiche sia da trovarsi nella offesa all'interesse che ha la nazione, come unità etnica, di difendere la continuità e la integrità della stirpe. Non può invero dubitarsi che ogni atto diretto a sopprimere o isterilire le fonti della procreazione sia un attentato alla vita stessa della razza nella serie delle generazioni presenti e future che la compongono e quindi un'offesa all'esistenza stessa della società etnicamente considerata, cioè all'esistenza della nazione. Non si nega che, accanto all'offesa di questo interesse, esistano lesioni di altri particolari interessi anch'essi degni di tutela penale, come l'offesa alla moralità pubblica e al buon costume sociale. Si vuol soltanto affermare che all'offesa di ogni altro interesse prevale l'offesa all'integrità e continuità della razza, elemento essenziale della vita della nazione e dello Stato. Analoghe ragioni mi hanno indotto a portare sotto il titolo nuovamente creato il delitto di contagio di sifilide e di blenorragia che il progetto definitivo collocava invece, meno opportunamente, fra i delitti contro la vita e la incolumità individuale. Mi è sembrato, infatti, che, dovendosi considerare la sifilide (e in un certo senso, per quanto in un minor grado, anche la blenorragia) quale uno dei massimi fattori di degenerazione della razza, il procurato contagio di sifilide non possa non considerarsi come una offesa all'interesse della sanità della stirpe avvisata sempre quale elemento essenziale della vita della nazione e dello Stato. Infine, ho ritenuto opportuno trasportare nel nuovo titolo altresì i delitti di procurato aborto pur essi classificati dal progetto tra i delitti contro la vita e la incolumità individuale, e ciò per la considerazione che l'aborto procurato, attentando alla maternità quale fonte perenne della vita degli individui e della specie, costituisce in realtà un'offesa alla vita stessa della razza e così della nazione e dello Stato. Non si vuol negare anche qui che, accanto all'offesa dell'interesse demografico dello Stato e della nazione, altri interessi vengano offesi dalle pratiche così dette abortive, come, ad esempio, l'offesa all'interesse della vita del nascituro che è sempre una spes vitae se non ancora una vita, l'offesa all'interesse della vita e della incolumità individuale della madre, l'offesa all'interesse della moralità e del buon costume famigliari e sociali. Ma è certo che ad ogni altra deve considerarsi prevalente l'offesa all'interesse della nazione di assicurare la continuità della stirpe, senza la quale verrebbe, in definitiva, a mancare la stessa base personale dell'esistenza della nazione e dello Stato. Tale titolo di delitti, così recentemente creato, mi è sembrato poi potesse trovare opportuno posto fra i «delitti che offendono gli interessi della società» intesa come la collettività tutta degli individui che compongono la popolazione dello Stato e più precisamente della società considerata dal punto di vista etnico, ossia come nazione. Ho pertanto collocato tale titolo dopo i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (titolo IX) e prima dei delitti contro la famiglia (titolo X), aumentando per tal modo a tredici i titoli costitutivi del libro II del codice. Mi auguro che queste innovazioni legislative, lungamente meditate, siano per incontrare il consenso di quanti nella tutela della continuità e della sanità della razza vedono una condizione essenziale per lo sviluppo e la prosperità della nazione italiana.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art545 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 177