Art. 547 c.p.
[1]Codice Penale-art. 547
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 547
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATO IN GENERE - ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI AGEVOLAZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E ADEMPIMENTO DEI RELATIVI COMPITI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 547 e 550 cod. pen. - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza delle prospettate questioni, tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 34/1979.
Riguarda ancheart. 550 Codice penale
REFERENDUM - ABROGATIVO - OGGETTO - COST., ART. 75, SECONDO COMMA - FATTISPECIE - REFERENDUM SULL'ABORTO - RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 546, 547, 548, 549, SECONDO COMMA, 550, 551, 552, 553, 554 E 555 (DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE) - ESTRANEITA' ALLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art547 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 552 Codice penaleart. 550 Codice penaleart. 553 Codice penaleart. 548 Codice penaleart. 555 Codice penaleart. 546 Codice penalee altri 3
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.