Art. 554 c.p.
[1]Codice Penale-art. 554
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
[1]Codice Penale-art. 554
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE NON ACCOLTA DAL GIP - INDICAZIONE AL P.M. PER ULTERIORI INDAGINI - PROCEDIMENTO - CONTESTATA NECESSITA' DI SEGUIRE, IN GIUDIZIO DI RINVIO, PER CONFORMARSI AL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO NEL CASO DALLA CASSAZIONE, LA PROCEDURA IN CAMERA DI CONSIGLIO ANZICHE' QUELLA "DE PLANO" - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE SANCITO DALLA LEGGE DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 130/1993.
Riguarda ancheart. 409 Codice penale
REFERENDUM - ABROGATIVO - OGGETTO - COST., ART. 75, SECONDO COMMA - FATTISPECIE - REFERENDUM SULL'ABORTO - RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 546, 547, 548, 549, SECONDO COMMA, 550, 551, 552, 553, 554 E 555 (DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE) - ESTRANEITA' ALLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 552 Codice penaleart. 550 Codice penaleart. 553 Codice penaleart. 548 Codice penaleart. 547 Codice penaleart. 555 Codice penalee altri 3
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 545
Codice Penale-art. 545 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 550
Codice Penale-art. 550 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 546
Codice Penale-art. 546 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 552
Codice Penale-art. 552 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 548
Codice Penale-art. 548 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 555
Codice Penale-art. 555 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto alle così dette pratiche maltusiane, avevo già avvertito, nella mia Relazione sul progetto (n. 590), essere stato mio proposito di estendere l'incriminazione, oltre al fatto dell'incitamento alle pratiche medesime (art. 553 del codice), anche a quello di chi compie tali pratiche su una persona, se non mi avessero trattenuto le gravi difficoltà, che nella pratica attuazione di una simile disposizione si sarebbero certo incontrate. Ripresa peraltro in esame la questione, mi parve che queste difficoltà non dovessero impedire l'incriminazione di un fatto, che è ben più grave di quello del delitto di semplice incitamento. E tanto più mi convinsi dell'opportunità di tale incriminazione, in quanto la mancanza di essa potrebbe creare una pericolosa categoria di specialisti nella turpe arte antifecondativa. Già si ha notizia, ad esempio, di alcuni così detti gabinetti radiologici in cui si fanno frequenti applicazioni dirette al conseguimento della sterilità sessuale, e rispetto ai quali la vigilanza sanitaria, per quanto oculata ed attiva, come in fatto viene esercitata, non può ritenersi sufficiente, quando manchino idonee disposizioni penali. Ed è pure da rammentarsi il recente metodo, ideato da uno specialista austriaco, per ottenere la sterilizzazione senza togliere la capacità del congiungimento carnale; metodo che, per gli egoisti e per i viziosi, offre uno speciale allettamento e rappresenta un nuovo pericolo per la conservazione della razza, dato che la sua applicazione va diffondendosi in vari Stati d'Europa e d'America. Non sarebbe, quindi, conforme alle direttive della politica demografica del nuovo Stato italiano un codice penale che non apprestasse tutti i possibili e più energici mezzi di lotta contro la nefasta azione che mira a sopprimere la fecondazione. Ho creato perciò una nuova disposizione (art. 552), per la quale, chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona. In tal modo, con gli articoli 552 e 553, se le aberrazioni neo-maltusiane presumessero di varcare i confini d'Italia, troverebbero il trattamento che meritano.
Relazione al Codice penale (1930), n. 178
L'articolo 588 del progetto definitivo (corrispondente all'articolo 554 del codice) puniva il fatto di chi, essendo affetto da sifilide o da tubercolosi e occultando tale stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio. La Commissione parlamentare propose di sopprimere la parte della disposizione che riguarda la tubercolosi. Ho aderito a tale proposta, anche perchè, non è del tutto certo, allo stato della scienza medica, se la tubercolosi abbia veramente carattere contagioso e se possa comunicarsi mediante atti compiuti dall'ammalato su altre persone. La stessa Commissione consigliò di ritoccare la formula dell'articolo in modo che risulti indubbia tanto la responsabilità dell'uomo, quanto quella della donna nel caso di contagio derivante dai rapporti sessuali. Ma non mi parve che su questo punto possa sorgere dubbio alcuno. Il soggetto attivo è «chiunque», e non soltanto l'individuo di sesso maschile. Il soggetto passivo è «taluno», e non soltanto la donna. Il fatto, poi, di «compiere su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio», non ha certamente esclusivo riferimento agli atti che può compiere l'uomo. Nel riesaminare la disposizione di cui si tratta, mi sono convinto, poi, che nel progetto definitivo era stata di troppo ristretta la considerazione delle malattie sessuali alla sola sifilide, mentre il progetto preliminare prevedeva in genere tutte le malattie veneree. Lo scopo della nuova incriminazione è di prevenire e di reprimere quei fatti, mediante i quali possono trasmettersi malattie suscettibili di avere deleteria influenza sull'avvenire della razza. Ora, se la sifilide è certamente uno dei morbi più insidiosi sotto tale aspetto, anche la blenorragia può pregiudicare gravemente il sano sviluppo della popolazione. Questa malattia, secondo le scienze mediche, può essere causa di sterilità così nell'uomo come nella donna, e però rappresenta, per gli interessi che si vogliono tutelare, un pericolo che può essere assai grave. Essa inoltre contribuisce largamente alla produzione di altre infermità, quali l'artritismo, la meningite e la cecità. V'è dunque ragione di reprimere anche il contagio blenorragico. Senonchè, a differenza di ciò che è stabilito per la sifilide, ritenni opportuno richiedere, per la punibilità del fatto, non solo che il contagio siasi effettivamente verificato, ma che ne sia seguita una lesione personale gravissima, cioè una malattia certamente o probabilmente insanabile, o un altro degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 583. Senza questa condizione, si cadrebbe nell'esagerazione di punire anche fatti che nessun pericolo rappresentano per l'interesse che è oggetto della tutela penale. Ho quindi introdotto nell'articolo 554 una nuova disposizione nel senso sopra indicato. Ho infine soppresso la previsione dell'evento di morte, perchè la sifilide e la blenorragia non sono per sè stesse cause immediate e dirette di morte. TITOLO XI. Dei delitti contro la famiglia.
Relazione al Codice penale (1930), n. 179
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art554 · fonte su Normattiva