Art. 555 c.p.
[1]Codice Penale-art. 555
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Codice Penale-art. 555
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'articolo 588 del progetto definitivo (corrispondente all'articolo 554 del codice) puniva il fatto di chi, essendo affetto da sifilide o da tubercolosi e occultando tale stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio. La Commissione parlamentare propose di sopprimere la parte della disposizione che riguarda la tubercolosi. Ho aderito a tale proposta, anche perchè, non è del tutto certo, allo stato della scienza medica, se la tubercolosi abbia veramente carattere contagioso e se possa comunicarsi mediante atti compiuti dall'ammalato su altre persone. La stessa Commissione consigliò di ritoccare la formula dell'articolo in modo che risulti indubbia tanto la responsabilità dell'uomo, quanto quella della donna nel caso di contagio derivante dai rapporti sessuali. Ma non mi parve che su questo punto possa sorgere dubbio alcuno. Il soggetto attivo è «chiunque», e non soltanto l'individuo di sesso maschile. Il soggetto passivo è «taluno», e non soltanto la donna. Il fatto, poi, di «compiere su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio», non ha certamente esclusivo riferimento agli atti che può compiere l'uomo. Nel riesaminare la disposizione di cui si tratta, mi sono convinto, poi, che nel progetto definitivo era stata di troppo ristretta la considerazione delle malattie sessuali alla sola sifilide, mentre il progetto preliminare prevedeva in genere tutte le malattie veneree. Lo scopo della nuova incriminazione è di prevenire e di reprimere quei fatti, mediante i quali possono trasmettersi malattie suscettibili di avere deleteria influenza sull'avvenire della razza. Ora, se la sifilide è certamente uno dei morbi più insidiosi sotto tale aspetto, anche la blenorragia può pregiudicare gravemente il sano sviluppo della popolazione. Questa malattia, secondo le scienze mediche, può essere causa di sterilità così nell'uomo come nella donna, e però rappresenta, per gli interessi che si vogliono tutelare, un pericolo che può essere assai grave. Essa inoltre contribuisce largamente alla produzione di altre infermità, quali l'artritismo, la meningite e la cecità. V'è dunque ragione di reprimere anche il contagio blenorragico. Senonchè, a differenza di ciò che è stabilito per la sifilide, ritenni opportuno richiedere, per la punibilità del fatto, non solo che il contagio siasi effettivamente verificato, ma che ne sia seguita una lesione personale gravissima, cioè una malattia certamente o probabilmente insanabile, o un altro degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 583. Senza questa condizione, si cadrebbe nell'esagerazione di punire anche fatti che nessun pericolo rappresentano per l'interesse che è oggetto della tutela penale. Ho quindi introdotto nell'articolo 554 una nuova disposizione nel senso sopra indicato. Ho infine soppresso la previsione dell'evento di morte, perchè la sifilide e la blenorragia non sono per sè stesse cause immediate e dirette di morte. TITOLO XI. Dei delitti contro la famiglia.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art555 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 179