Art. 558 c.p. — Induzione al matrimonio mediante inganno
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva