Art. 1147 c.nav. — Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto
[1]Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.
[2]Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena e' aumentata fino a un terzo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva