Art. 1147 c.nav.Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto

[1]Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.

[2]Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena e' aumentata fino a un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1147 · fonte su Normattiva