Art. 559 c.p.
Adulterio
[1]La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. 42
[2]Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. 42
[3]La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. 46
[4]Il delitto e' punibile a querela del marito. 46
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
42La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
Corte Costituzionale
46La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma quarto del Codice penale.
Testo vigente dal 11 dicembre 1969, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva