Art. 560 c.p.
Concubinato
[1]Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni. 46
[2]La concubina e' punita con la stessa pena. 46
[3]Il delitto e' punibile a querela della moglie. 46
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
46La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.
Testo vigente dal 11 dicembre 1969, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva