Art. 564 c.p.
Incesto
[1]Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
[3]Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e' commesso da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne.
[4]La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della ((responsabilita' genitoriale)) o della tutela legale.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 252 su Normattiva