Art. 565 c.p.
Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicita' sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, e' punito con la multa da lire mille a cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva