Art. 566 c.p. — Supposizione o soppressione di stato
[1]Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
[2]Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva