Art. 568 c.p.
Occultamento di stato di un figlio
Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o riconosciuto)), in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 252 su Normattiva