Incorre in una delle più gravi forme del delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570) chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge. Alla Commissione parlamentare parve che convenisse meglio precisare in che cosa debba consistere la «dilapidazione», tanto più che per l'articolo 649 non è punibile il padre che dolosamente si appropria una somma anche ingente di proprietà del figlio minore. E, di conseguenza, la Commissione propose di escludere la punibilità della dilapidazione per erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita, o per cattiva amministrazione dipendente da inesperienza di affari. È d'uopo anzitutto avvertire che nel termine dilapidare, come è usato nella disposizione in esame, si comprende la prodigalità delle cose altrui (dissipazione o distrazione del patrimonio), e col termine malversare si intende l'appropriazione della cosa altrui a scopo di lucro. La malversazione può avvenire soltanto ad opera del genitore e del coniuge, i quali, senza la disposizione dell'articolo 570, rimarrebbero impuniti; il tutore può invece commettere appropriazione indebita, e non malversazione. La dilapidazione, al contrario, può verificarsi sia ad opera del genitore o del coniuge, sia ad opera del tutore. Ora, non vi è alcuna contraddizione tra l'ipotesi di malversazione del genitore o del coniuge, e la disposizione dell'articolo 649, la quale contempla un fatto singolo, per cui è mantenuta la tradizionale impunità. L'articolo 570, n. 1°, invece, si riferisce ad un insieme di fatti che, nel loro complesso, stanno a dimostrare la violazione ripetuta dei doveri incombenti al genitore e al coniuge. E tale violazione, per costituire delitto, deve, in base alle norme generali, essere dolosa. Questa considerazione risponde esaurientemente all'osservazione della Commissione riguardante il caso dell'erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita o della cattiva amministrazione dipendente da inesperienza negli affari. Queste sono cause meramente colpose, e quindi non possono rientrare nella figura della dilapidazione, di cui si tratta, la quale non è punibile se non a titolo di dolo. TITOLO XII. Dei delitti contro la persona.
Relazione al Codice penale (1930), n. 185