Ordinanza n. 27/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1971 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile
1969 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Liguori
Addolorata, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Enzo Capalozza;
Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza 15 aprile 1969, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 571,
secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che la norma - secondo il pretore - violerebbe il principio
d'uguaglianza, perché il reato di abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina, ivi previsto, è perseguibile d'ufficio (anche) quando ne
deriva una lesione personale lievissima (secondo comma), in tal caso
punita con un terzo della pena del reato di lesione personale
lievissima, mentre quest'ultimo delitto, nonostante la maggior gravità
della sanzione, è perseguibile soltanto a querela di parte (art. 582,
secondo comma);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che, nel nostro ordinamento giuridico penale, la
perseguibilità d'ufficio non è necessariamente in relazione alla
gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma,
talvolta, è in relazione alla particolarità della fattispecie e del
bene che con la condotta criminosa venga offeso;
che nell'art. 571 il reato di abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina è perseguibile d'ufficio perché non si rimetta
all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un
dipendente, la punibilità di chi ha tradito la sua funzione di
educatore o istruttore: motivo, questo, che basta ad escludere
l'irrazionalità della norma;
che, allorquando dal reato derivi una lesione personale lievissima,
la perseguibilità d'ufficio è connessa all'abuso e non alla lesione,
che, fra l'altro, ne è conseguenza solo eventuale;
che, pertanto, la disparità di trattamento fra reato di abuso con
lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime è
giustificata dalla disparità di situazioni, poiché qualunque sia la
misura della pena nei due casi, nell'uno c'è l'abuso e nell'altro no.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, secondo
comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'11 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte