Art. 572-bis c.p.
Confisca
((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 e' sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato)).
Testo vigente dal 17 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 384 su Normattiva