Art. 575 c.p.
Omicidio
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
96La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
233Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Testo vigente dal 13 ottobre 2011, tuttora in vigore · versione 238 su Normattiva