Art. 577-bis c.p.Femminicidio

[1]((Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali e' punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575)).

[2]((Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577)).

[3]((Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima e' ritenuta prevalente, la pena non puo' essere inferiore ad anni ventiquattro)).

[4]((Quando ricorrono piu' circostanze attenuanti, ovvero quando piu' circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non puo' essere inferiore ad anni quindici)).

Testo vigente dal 17 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 384 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art577bis · fonte su Normattiva