Art. 593-ter c.p.
Interruzione di gravidanza non consensuale
[1]Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
[2]La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
[3]Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
[4]Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e' diminuita.
[5]Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e' minore degli anni diciotto.
[6]((Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali)).
Testo vigente dal 17 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 384 su Normattiva