Art. 579 c.p.Omicidio del consenziente

[1]Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

[2]Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

[3]Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso:

[4]1° contro una persona minore degli anni diciotto;

[5]2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

[6]3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art579 · fonte su Normattiva