Art. 584 c.p.
Omicidio preterintenzionale
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva