Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Aiuto al suicidio - Aiuto al suicidio medicalmente assistito - Sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, come interpretata dal rimettente, ad eccezione del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale in quanto rifiutati ab origine - Impossibilità di ricorrere all'aiuto al suicidio medicalmente assistito - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione del diritto all'autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, della dignità della persona, nonché, convenzionale, all'autodeterminazione del paziente - Erroneo presupposto interpretativo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., sollevate dal GIP del Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui, per la non punibilità dell’aiuto al suicidio medicalmente assistito, non si estenderebbe alla situazione in cui il paziente rifiuti l’attivazione di un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, in quanto da lui ritenuto futile o comunque espressivo di accanimento terapeutico. Il presupposto interpretativo del rimettente, relativo all’area di non punibilità sancita dalla sentenza n. 242 del 2019, non è corretto. Alla luce della sentenza n. 135 del 2024, infatti, il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale non è giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare ab origine l’attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l’interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare: nell’uno e nell’altro caso, la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi. Conseguentemente, nella misura in cui sussista una indicazione medica di necessità dell’attivazione di un trattamento di sostegno vitale, il paziente può rifiutarlo e accedere al suicidio assistito, laddove sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242 del 2019. Pertanto, non sussiste l’asserita disparità di disciplina tra il paziente che abbia accesso al suicidio assistito, essendo già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, e quello che invece tali trattamenti abbia rifiutato, nonostante un’indicazione medica in tal senso, ritenendoli comunque futili o espressivi di accanimento terapeutico. Laddove invece il paziente non si trovi in tale condizione e decida di rifiutare trattamenti (terapeutici o palliativi), la diversità di disciplina rispetto ai pazienti che hanno accesso al suicidio assistito dovrà essere considerata non irragionevole. Quanto all’asserita lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, non è affatto necessario, ai fini dell’accesso al suicidio assistito, che il paziente inizi il trattamento di sostegno vitale giudicato necessario dal medico, per poi chiedere di interromperlo. Infine, quanto alle censure concernenti la lamentata violazione, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU, esse, per un verso, devono essere dichiarate non fondate nella misura in cui assumono a presupposto l’impossibilità di equiparare l’effettiva sottoposizione a un trattamento medico di sostegno vitale al rifiuto dello stesso, pur in presenza di una valutazione medica relativa alla sua necessità nel caso concreto. Per altro verso, nella misura in cui le censure in parola mirino a estendere la non punibilità dell’aiuto al suicidio oltre tale ultima ipotesi, esse devono essere giudicate non fondate sulla base della sentenza della Corte EDU, Dániel Karsai, contro Ungheria, con cui la Corte EDU riconosce agli Stati parte un considerevole margine di apprezzamento nel bilanciare il diritto alla vita privata e le ragioni di tutela della vita umana, anche in ragione della persistente assenza di un consenso in materia tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Appare, peraltro, opportuno ribadire il carattere essenziale che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell’aiuto al suicidio, i quali, nella perdurante assenza di una legislazione che disciplini la materia, sono funzionali a creare una “cintura di protezione” per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio assistito subiscano interferenze di ogni genere. Al riguardo, va evidenziato che, a oggi, in Italia: a) non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri; b) vi sono spesso lunghe liste di attesa (intollerabili in relazione a chi versa in situazioni di grave sofferenza); c) si sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell’offerta troppo divaricata; d) la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente. Pertanto, va rinnovato lo stringente appello al legislatore affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito; nonché va ribadito con forza l’auspicio che il legislatore e il SSN intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia. (Precedenti: S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813; O. 207/2018 - mass. 41525).
sentenza 66/2025massima n. 46774 Diritti inviolabili o fondamentali - Diritto alla vita - Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo - Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela - Limiti - Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli - Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio - Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni, aventi ad oggetto la fattispecie di aiuto al suicidio, come determinato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, laddove non esclude la punibilità per chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio anche a favore della persona non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, sebbene soggetta a sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile. Rinnovato auspicio di un intervento legislativo, nonché stringente appello perché sull'intero territorio nazionale sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza). (Classif. 081006).
La vita umana, oggetto di tutela espressa da parte di tutte le carte internazionali dei diritti umani, è un bene che si colloca in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona. Pur in assenza di riconoscimento esplicito nel testo della Costituzione, la vita va ricondotta all’area dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dall’art. 2 Cost., e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana; essa del resto è presupposto per l’esercizio di tutti gli altri diritti inviolabili. (Precedenti: S. 50/2022 - mass. 44534; S. 35/1997 - mass. 23114; S. 1146/1988; O. 207/2018 - mass. 41525).Dal riconoscimento del diritto alla vita scaturisce il corrispondente dovere dell’ordinamento di assicurarne la tutela attraverso la legge, oltre che, più in generale, attraverso l’azione di tutti i pubblici poteri. (Precedenti: S. 50/2022 - mass. 44534; O. 207/2018 - mass. 41525).Ogni paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli è titolare di un diritto fondamentale, discendente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., a esprimere il proprio consenso informato a qualsiasi trattamento sanitario e, specularmente, a rifiutarlo, in assenza di una specifica previsione di legge che lo renda obbligatorio: e ciò anche quando si discuta di un trattamento necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente stesso (come, ad esempio, l’idratazione e la nutrizione artificiali). In tal modo, l’ordinamento riconosce in sostanza al paziente la libertà di lasciarsi morire, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, mediante il rifiuto o la richiesta di interruzione di trattamenti necessari a sostenerne le funzioni vitali. (Precedente: O. 207/2018 - mass. 41523).L’esecuzione di un trattamento sanitario sul e nel proprio corpo contro la propria volontà violerebbe, oltre che l’art. 32, secondo comma, Cost., l’art. 13 Cost., nonché lo stesso diritto fondamentale all’integrità fisica della persona, espressamente riconosciuto dall’art. 3 CDFUE, riconducibile al novero dei diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost. e all’area di tutela del diritto alla vita privata proclamato dall’art. 8 CEDU. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 238/1996 - mass. 22598).Dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. discende il diritto fondamentale del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico, inclusi quelli necessari a garantirne la sopravvivenza; diritto sul quale si fonda la valutazione di irragionevolezza del divieto di aiuto al suicidio prestato in favore di chi già abbia la possibilità di porre termine alla propria vita rifiutando un trattamento di sostegno vitale. La persistente operatività del divieto di assistenza al suicidio non opera quando: (a) una persona è affetta da una patologia irreversibile, la quale sia (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, e che è (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.Non spetta alla Corte costituzionale di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa.La subordinazione della liceità della condotta di aiuto al suicidio alla dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale non è contraria all’art. 3 Cost., dal momento che è irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in una situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita. Una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale. Le due situazioni sono, infatti, differenti.Per prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, inserite nel quadro della “procedura medicalizzata” di cui all’art. 1 della legge n. 219 del 2017, è necessario il rispetto delle essenziali condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019. Deve così escludersi che la clausola di equivalenza, stabilita nel dispositivo di tale sentenza con riferimento ai fatti anteriori alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possa estendersi a fatti commessi successivamente – in Italia o all’estero –, ai quali si applicano invece i requisiti procedurali lì stabiliti; fermo restando che l’eventuale mancata autorizzazione alla procedura ben potrà essere impugnata di fronte al giudice competente, secondo le regole ordinarie.La nozione di trattamenti di sostegno vitale deve essere interpretata, dal Servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni, in conformità alla ratio dell’ordinanza n. 207 del 2018 e della sentenza n. 242 del 219. Pertanto, nella misura in cui le procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, che potrebbero essere apprese da familiari o “caregivers” che si facciano carico dell’assistenza del paziente – quali l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali –, si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, esse dovranno essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale. Tutte queste procedure possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 580 cod. pen., nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Tale incriminazione deve essere intesa come funzionale a proteggere la vita delle persone rispetto a scelte irreparabili che pregiudicherebbero definitivamente l’esercizio di qualsiasi ulteriore diritto o libertà; soprattutto nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine. Non è violato il diritto all’autodeterminazione del paziente fondato sugli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. Se è vero che ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio assistito o di eutanasia amplia gli spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, essa crea al tempo stesso rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall’art. 2 Cost., quali la possibilità che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi, o la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una pressione sociale indiretta su altre persone malate o semplicemente anziane e sole. Né è leso il diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, dal momento che, secondo l’accezione fornitane dalla Corte EDU, gli Stati parte dispongono di un considerevole margine di apprezzamento in ordine al bilanciamento tra tale diritto e gli interessi tutelati da simili incriminazioni, e segnatamente le ragioni di tutela della vita umana. E nemmeno può essere ravvisato un contrasto con il divieto di discriminazione ai sensi dell’art. 14 CEDU, visto che non può ritenersi irragionevole la limitazione della liceità dell’aiuto al suicidio ai soli pazienti che abbiano già la possibilità, in forza del diritto costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i trattamenti di sostegno vitale. Va ribadito con forza l’auspicio che il legislatore e il SSN intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla Corte costituzionale, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei medesimi principi. Parimente, deve essere confermato lo stringente appello affinché, sull’intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010). (Precedenti: S. 242/2019 - mass. 40813; O. 207/2018 - mass. 41524).
Reati e pene - Aiuto al suicidio - Agevolazione dell'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli - Non punibilità se la condotta agevolativa sia prestata con le modalità procedurali legislativamente previste per l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, sia stata prestata con modalità equivalenti), e le condizioni e modalità di esecuzione siano state verificate da strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale (SSN) previo parere del comitato etico territorialmente competente - Omessa previsione - Irragionevole limitazione della libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze - Illegittimità costituzionale in parte qua - Vigoroso auspicio di un intervento del legislatore.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., l'art. 580 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Sebbene la ratio della norma censurata dalla Corte d'assise di Milano può essere agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, nella tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio - considerazioni che valgono altresì ad escludere che essa si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l'art. 8 CEDU - all'interno del petitum principale del rimettente va individuato, nondimeno, una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa. Essa corrisponde ai casi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli, situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia. In tali casi, l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost., parametro non evocato nel dispositivo nell'ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in motivazione. La legislazione oggi in vigore (leggi n. 38 del 2010 e n. 219 del 2017) - per la quale il medico può, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari - infatti, non consente al medico di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti a determinarne la morte. Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce dunque per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita. Deve, infine, essere sottolineata l'esigenza di adottare opportune cautele affinché l'opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente. La verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata - in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore - a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, cui spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità; nelle more dell'intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti. Quanto poi al tema dell'obiezione di coscienza del personale sanitario, la declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato. I requisiti procedimentali dianzi indicati, infine, valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: in quanto enucleate solo con la presente sentenza, in attesa dell'intervento del legislatore, le condizioni procedimentali in questione non possono infatti essere richieste, tal quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi. Occorrerà dunque che le condizioni suddette abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell'interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative e, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Non si può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 229 del 2015, n. 96 del 2015, n. 35 del 1997, n. 223 del 1996 e n. 27 del 1975; ordinanza n. 207 del 2018 ). Dall'art. 2 Cost. - non diversamente che dall'art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall'art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio. Il principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico è qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008; ordinanza n. 207 del 2018 ). La tecnica decisoria per la quale si dichiara l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnandola con un monito al legislatore per l'introduzione della disciplina necessaria a rimuovere il vulnus costituzionale, per cui, ove il monito rimanga senza riscontro, fa seguito, di norma, una declaratoria di incostituzionalità, ha l'effetto di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all'accertamento dell'inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità. ( Precedente citato: ordinanza n. 207 del 2018 ). Non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina - reale o apparente - che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti, perché occorre evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore. Ove, però, i vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a loro volta in una menomata protezione di diritti fondamentali (suscettibile anch'essa di protrarsi nel tempo, nel perdurare dell'inerzia legislativa), la Corte costituzionale può e deve farsi carico dell'esigenza di evitarli, non limitandosi a un annullamento "secco" della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento. A tale scopo si può provvedere con il collaudato meccanismo della "doppia pronuncia" (sentenza di inammissibilità "con monito" seguita, in caso di mancato recepimento di quest'ultimo, da declaratoria di incostituzionalità), oppure, con la diversa tecnica, che alla stessa logica si ispira, del rinvio disposto all'esito della precedente udienza cui segue, stante l'inerzia del legislatore, la rimozione del vulnus costituzionale. Decorso un congruo periodo di tempo, infatti, l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità. ( Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2015, n. 162 del 2014, n. 113 del 2011, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 59 del 1958 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore questione sollevata in via principale, nonché le ulteriori questioni subordinate.
Accolta in parte qua , per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 580 cod. pen., resta assorbita l'ulteriore questione sollevata in via principale per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché le ulteriori questioni subordinate, attinenti alla misura della pena.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nei cui confronti il giudizio di costituzionalità non produrrebbe effetti immediati, neppure indiretti - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., sono dichiarati inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e del "Movimento per la vita italiano". Le associazioni intervenienti non rivestono la qualità di parti del giudizio principale, né quello incidentale sarebbe destinato a produrre nei loro confronti effetti immediati, neppure indiretti. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), potendosi derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017, n. 16 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016, n. 237 del 2013 e n. 134 del 201 3).
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza, in base alla corretta premessa ermeneutica del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. Contrariamente a quanto eccepito, è corretta la premessa ermeneutica del rimettente, secondo cui l'agevolazione del suicidio è repressa anche se non influente sul percorso deliberativo del soggetto passivo, mentre la soluzione interpretativa di segno inverso risulterebbe in contrasto con la lettera della disposizione, traducendosi in una interpretatio abrogans.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione del rimettente, in ragione della totale mancanza di significato della norma, ove intrepretata in senso inverso a quello censurato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., formulata perché le questioni sarebbero finalizzate a conseguire un avallo interpretativo e non precedute dal doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. Se si ritenesse, come eccepito, che la condotta di agevolazione al suicidio sia punibile solo se generativa o rafforzativa dell'intento suicida, si priverebbe totalmente di significato la previsione - operata dalla norma censurata - dell'ipotesi dell'aiuto al suicidio, come fattispecie alternativa e autonoma rispetto a quella dell'istigazione. L'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017, n. 83 del 2017, n. 241 del 2016, n. 36 del 2016 e n. 219 del 2008 ). Una pronuncia isolata di una sezione di Cassazione non è di per sé idonea a determinare la formazione di un "diritto vivente". ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2013 e n. 258 del 2012; ordinanza n. 139 del 2011 ).
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Richiesta di pronuncia meramente ablativa, anziché manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata perché il rimettente avrebbe richiesto una pronuncia manipolativa in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. Di là dalla formulazione letterale del petitum, il giudice a quo chiede, in via principale, una pronuncia a carattere meramente ablativo, quale conseguenza automatica della linea argomentativa posta a base delle censure, senza implicare alcun intervento "creativo".
Reati e pene - Aiuto al suicidio - Agevolazione dell'esecuzione del suicidio che non incida sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida - In via subordinata: misura della pena - Pena pari a quella prevista per l'istigazione al suicidio - Riscontrata irragionevolezza dell'unicità del quadro edittale per le due diverse fattispecie e del bilanciamento tra il valore della vita e la tutela dell'autodeterminazione in materia sanitaria - Mancata previsione di una specifica causa di non punibilità per il medico e il personale sanitario - Riscontrata violazione della dignità umana e dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Necessità di evitare nuove applicazioni della norma censurata nelle more dell'intervento legislativo - Rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 e conseguente sospensione del giudizio a quo.
È rinviata, facendo leva sui poteri di gestione del processo costituzionale della Corte e con sospensione anche del giudizio a quo, all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. - sollevate dalla Corte d'assise di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU - perché incrimina anche le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima o, in via subordinata, perché punisce tali condotte con la medesima pena prevista per quelle più gravi di istigazione. Nelle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli, la legge n. 219 del 2017 già consente al malato di lasciarsi morire, a mezzo di interruzione del trattamento di sostegno, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi. Tuttavia essa non consente, al medico che ne sia richiesto, di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni suddette trattamenti diretti a determinarne la morte, costringendo quest'ultimo a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire. Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 200 8).
Pronunce della Corte costituzionale - Tutela dei diritti fondamentali - Riscontrata violazione - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Necessità di evitare nuove applicazioni della norma censurata - Rinvio della trattazione ad altra udienza pubblica e conseguente sospensione del giudizio a quo.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., al riscontrato vulnus costituzionale della norma censurata non è possibile porre rimedio, almeno allo stato, attraverso la mera estromissione dal suo ambito applicativo delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima, perché tale soluzione lascerebbe del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi, la cui regolazione è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, cosicché i delicati bilanciamenti richiesti restano affidati, in linea di principio, al Parlamento. Tuttavia, se, in situazioni analoghe, sino ad oggi è stata dichiarata l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché rimuovesse il vulnus costituzionale riscontrato - facendo seguito, di norma, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, una declaratoria di illegittimità costituzionale - questa tecnica decisoria ha l'effetto di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione, effetto che non può consentirsi nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti. Il rinvio, facendo leva sui poteri di gestione del processo costituzionale della Corte, all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'assise di Milano, è così funzionale ad evitare che la norma possa trovare, in parte qua, applicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità, con sospensione anche del giudizio a quo, mentre negli altri giudizi spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l'applicazione della disposizione stessa in parte qua. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2015 e n. 23 del 2013 ).