Art. 583-ter c.p.
Pena accessoria
(( La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri)).
Testo vigente dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore · versione 206 su Normattiva