Art. 60 c.p.Errore sulla persona dell'offeso

[1]Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualita' della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

[2]Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti.

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'eta' o altre condizioni o qualita', fisiche o psichiche, della persona offesa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art60 · fonte su Normattiva