Art. 600-quinquies c.p. — Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni)).
Testo vigente dal 11 agosto 1998, tuttora in vigore · versione 167 su Normattiva