Art. 601-bis c.p.Traffico di organi prelevati da persona vivente

[1]Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).

[2]((Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

[3]Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.))

[4]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Testo vigente dal 6 aprile 2018, tuttora in vigore · versione 291 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art601bis · fonte su Normattiva