Art. 600-septies.1 c.p. — Circostanza attenuante
La pena per i delitti di cui alla presente sezione e' diminuita da un terzo fino alla meta' nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
Testo vigente dal 23 ottobre 2012, tuttora in vigore · versione 244 su Normattiva