Art. 40-quater
Circostanze attenuanti
Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva