Art. 601.1 c.p. — Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitu' o di tratta
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.
Testo vigente dal 16 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 399 su Normattiva