Art. 601.1 c.p.Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitu' o di tratta

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.

Testo vigente dal 16 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 399 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art6011 · fonte su Normattiva