Art. 609-bis c.p.
Violenza sessuale
[1]Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione ((da sei a dodici anni)).
[2]Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
- 1)abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2)traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
[3]Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Testo vigente dal 9 agosto 2019, tuttora in vigore · versione 301 su Normattiva