Art. 610 c.p.
Violenza privata
[1]Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
[2]La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
[3]((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.))
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332
36Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici"; - (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744
91Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che "E' concessa amnistia: [...] g) per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva