Art. 617-septies c.p.
Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
[1]Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
[2]La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
[3]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 26 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 287 su Normattiva