Art. 625-bis c.p.
Circostanze attenuanti
((Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e' diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare)).
Testo vigente dal 4 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 184 su Normattiva