Art. 627 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Testo vigente dal 6 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 267 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Uno dei casi, nei quali il furto è punibile soltanto a querela dell'offeso, e con pena diminuita, si ha quando il fatto sia commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un estremo bisogno (art. 626). La Commissione parlamentare propose di sopprimere le parole: «cose di tenue valore», perchè l'agire per «estremo bisogno» pone in tale situazione psicologica, da rendere impossibile il sottilizzare su altre condizioni, così che l'elemento psicologico dovrebbe prevalere su quello obiettivo. Senonchè lo «stato psicologico», supposto dalla Commissione, non è quello relativo alla circostanza in esame, ma si identifica o con l'infermità di mente (incapacità d'intendere) o con quello dello stato di necessità. Nel caso in esame si richiede bensì un bisogno impellente, ma non tale da cagionare una malattia di mente (anemia cerebrale per inanizione, ecc.) o da determinare la necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un grave danno alla persona (nell'ipotesi in discorso, invece, il pericolo potrebbe sorgere se il bisogno non venisse soddisfatto, ma non è ancora sorto). Se invero ricorressero queste condizioni, il colpevole non sarebbe punibile. Ammesso dunque il presupposto della capacità normale d'intendere e di volere, nonostante il predetto bisogno, è razionale che all'agente possa farsi un trattamento diverso e più mite che agli altri ladri, soltanto quando egli rubi cose destinate alla diretta soddisfazione del bisogno medesimo, e quindi, necessariamente, di tenue valore. Il bisogno, invero, può essere tale da non consentire alcuna dilazione al soddisfacimento, soltanto quando si tratti di esigenze della vita fisica. E per soddisfare un simile bisogno bastano cose di tenue valore (cibi, medicine, abiti, ecc.), mentre, se avessero un valore superiore a quello che è necessario e sufficiente per il detto scopo, si tratterebbe d'un furto commesso anche per lucro, oltre che per bisogno. Si comprende però che la tenuità del valore deve essere intesa non in senso economico assoluto, bensì in senso relativo, come l'umanità consiglia, e si può esser certi che, quando si tratta di simili giudizi, i nostri magistrati potranno forse eccedere in indulgenza, non certo in rigore. Ad evitare, poi, la possibilità di equivoci, ho mutato la espressione: «bisogno estremo», nell'altra: «grave ed urgente bisogno».
Relazione al Codice penale (1930), n. 206
Il furto commesso dal comproprietario, socio o coerede, sottraendo la cosa comune a chi la detiene, non è punibile se il valore del tolto non eccede la quota spettante all'agente e si tratta di cose fungibili (art. 627). Osservò la Commissione parlamentare che non deve essere penalmente lecito al comproprietario, socio o coerede di impossessarsi di ciò che ritiene essere la parte spettantegli, mentre v'è la possibilità di contestazioni; e però propose la soppressione della disposizione. È da notarsi, anzitutto, che non si tratta di un fatto «penalmente lecito», bensì soltanto penalmente indifferente, perchè il diritto penale non lo autorizza, ma solo si astiene dal colpirlo con pena, lasciandogli il carattere di illiceità che esso ha indubbiamente per il diritto civile. In secondo luogo, va notato che deve trattarsi di «cose fungibili», e che, pertanto, la restituzione può avvenire anche in cose diverse da quelle sottratte. L'obiezione, poi, riguardante la possibilità di contestazioni, non regge, quando si consideri che il valore del tolto non deve eccedere la quota spettante all'agente. Ora, perchè possa verificarsi questa condizione, è necessario che non ci siano contestazioni riguardanti la parte spettante all'agente stesso, oppure che esse siano già state risolte a favore di lui. Non vi può e non vi deve essere, quindi, danno economico diretto per gli altri comproprietari, soci o coeredi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art627 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 207