Art. 631 c.p. — Usurpazione
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Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, l'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva