Art. 632 c.p.Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

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Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art632 · fonte su Normattiva