Art. 632 c.p. — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva