Art. 634-bis c.p.
Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
[1]((Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e' punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato)).
[2]((Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma)).
[3]((Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile)).
[4]((Il delitto e' punito a querela della persona offesa)).
[5]((Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita')).
Testo vigente dal 12 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 369 su Normattiva