Art. 635-ter c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico
[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici ((di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, e' punito con la reclusione da due a sei anni)).
[2]((La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
- 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 2)se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
- 3)se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.)) ((La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3))).
Testo vigente dal 17 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 363 su Normattiva