Art. 637 c.p. — Ingresso abusivo nel fondo altrui
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Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva