Art. 639 c.p.Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

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Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art639 · fonte su Normattiva