Art. 640-bis c.p. — Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1990 al 13 maggio 1991. Leggi il testo vigente →
((La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee)).
Testo vigente dal 7 aprile 1990 al 13 maggio 1991 · versione 122 su Normattiva