Art. 641 c.p.
Insolvenza fraudolenta
[1]Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.
[2]L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva