Art. 648-bis c.p. — Riciclaggio
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[1]((Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilita', ovvero ostacolata l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
[2]La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
[3]Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648)).
Testo vigente dal 7 aprile 1990 al 13 maggio 1991 · versione 122 su Normattiva