L'articolo 659 del progetto definitivo richiedeva per il delitto d'usura (art. 644 del codice), tra l'altro, che il colpevole avesse «profittato delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura». La Commissione parlamentare propose la soppressione delle parole: «determinato da sventura», perchè opinò che l'usuraio suole profittare non della sola sventura, bensì anche di altre condizioni, come avviene talora in relazione ai così detti debiti d'onore. Ho trovato esatta l'osservazione della Commissione e perciò ho corretto la formula della disposizione in modo da esigere che il colpevole profitti dello stato di bisogno di una persona, da qualsiasi causa cagionato. Come nella truffa in rapporti illeciti, così in questo delitto non v'è ragione di aver riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacchè si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura, che non cessa di essere tale solo perchè esercitata a danno, anzichè di uno sventurato, d'un prodigo o d'un vizioso.
Relazione al Codice penale (1930), n. 211
Taluni dei fatti che la legge prevede tra i «delitti contro il patrimonio» non sono punibili, quando sono commessi a danno del coniuge non legalmente separato, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno del coniuge legalmente separato (art. 649). Ora la Commissione parlamentare propose che si ammettesse la punibilità di quei fatti a querela dell'offeso, anche se commessi a danno del coniuge separato di fatto, perchè in tal caso, ad avviso della Commissione, vengono meno le ragioni tradizionali della non punibilità, mentre la condizione della querela consentirebbe la punizione solo quando il danneggiato la reclamasse. Ma le ragioni tradizionali tanto poco vengono meno, che sono riconosciute anche dal codice del 1889, che nell'articolo 433 contiene un'identica disposizione riguardo ai coniugi. Io ho ritenuto opportuno di non modificare su questo punto il diritto vigente, perchè non si è mai avvertita la convenienza d'un mutamento. È inoltre da considerare che la separazione di mero fatto non distrugge quello speciale regime patrimoniale famigliare che, se anche non costituisce una vera e propria comproprietà, molto a questa si avvicina; non toglie il reciproco diritto alla successione; lascia sperare una più probabile riconciliazione. Non v'è motivo, quindi, nè giuridico, nè politico, di equiparare i coniugi separati soltanto di fatto ai coniugi legalmente separati. I fatti predetti, inoltre, non sono punibili, se commessi a danno di un affine in linea retta, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno di un affine in secondo grado convivente col colpevole. La Commissione vorrebbe che questi fatti fossero punibili, sempre a querela dell'offeso, anche se commessi a danno di un affine in linea retta, quando manchi la condizione della convivenza, che non è richiesta, per l'impunità, dalla disposizione in esame. Ma anche su questo punto non ho ritenuto opportuno modificare il diritto finora vigente, convenendo tenere distinti gli affini in linea retta, che ben a ragione possono equipararsi ai discendenti e agli ascendenti consanguinei, e che appartengono al più stretto nucleo famigliare, dagli affini in secondo grado. LIBRO TERZO. Delle contravvenzioni in particolare.