Art. 651 c.p.
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva